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Chiarimento

  • Si chiede a codesta Spett.Le Amministrazione se i progettisti indicati nella dimostrazione dei requisiti di progettazione richiesti possano utilizzare servizi eseguiti e non realizzati, in concordanza con quanto riportato nelle Linee Guida 1 n. 2.2.2.2. che recitano “Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014), ….”, comprovandoli con certificati di corretta esecuzione, contratti e relative fatture. Nel disciplinare ai progettisti indicati viene richiesto di comprovare i requisiti dichiarati in sede di gara con: • attestati di regolare esecuzione dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente le classi e categorie di progettazione, l’importo, il periodo di espletamento e l’Ente Committente; • in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell’atto di conferimento di incarico unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia, nonché delle fatture relative alla prestazione svolta. La richiesta del permesso a costruire contravviene a quanto riportato nelle Linee Guida 1 n. 2.2.2.2. che recita “Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014), e pertanto, non contratti realizzati.

    Domanda del: 21/01/2021 aggiornata il 21/01/2021
  • Alla luce delle osservazioni pervenute si specifica che per “servizi espletati” verso committenti privati, la stazione appaltante intende tutti i servizi espletati in forma completa e/o parziale nel periodo di riferimento richiesto.

    Ai fini dei mezzi di prova la Stazione appaltante , nella fase di verifica, valuterà per la comprova del requisito esclusivamente la seguente documentazione: fattura e copia del contratto.

    Non si terrà conto delle eventuali autorizzazioni edilizie necessarie.

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