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APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO A.PUGLIESE

Soggetto aggiudicatore: Comune di Gizzeria
Oggetto: APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO A.PUGLIESE
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 3.376.943,93 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 3.312.121,50 €
Oneri: 64.822,43 €
CIG: 8588021320
CUP: B71F19000140001
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: Ufficio Edilizia Privata e Lavori Pubblici-Gizzeria
Aggiudicatario : RTI GEA SRL - CESME SRL -ING. SORRENTI FABIO - Capofila: GEA SRL
Data di aggiudicazione: 16 luglio 2021 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 2.843.029,94 €
Data pubblicazione: 11 gennaio 2021 14:30:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 21 gennaio 2021 18:00:00
Data scadenza: 26 gennaio 2021 13:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
  • DGUE
  • DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA ED INTEGRAZIONE DGUE
  • Contributo ANAC
  • Cauzione - Fidejussione
  • Eventuali documenti integrativi
  • PASSOE
  • DICHIARAZIONE STRUTTURA OPERATIVA DI PROGETTAZIONE
  • DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
  • DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI PER I SOGGETTI IN AVVALIMENTO
Documentazione Offerta Tecnica:
  • DOCUMENTAZIONE CRITERIO A
  • DOCUMENTAZIONE CRITERIO B
  • DOCUMENTAZIONE CRITERIO C
  • DOCUMENTAZIONE CRITERIO D
  • DOCUMENTAZIONE CRITERIO E
  • SCHEDA DI SINTESI
  • DICHIARAZIONE SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
Documentazione Offerta Economica:
  • Offerta economica
  • Eventuali documenti integrativi

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

IL SOPRALLUOGO E' OBBLIGATORIO; HO UNA CATEGORIA OGI CL 2^ E PARTECIPO IN ATI CON UNA SOCIETA' CHE HA LA OG11 CL 2^ E OG1 ivBIS POSSO AVVALERMI DELL'OG1 DELLA MANDANTE; PER I PROGETTISTI INCARICATI LA LORO FIGURA E' IN AVVALIMENTO ? PER I PROGETTISTI VA FATTO IL DGUE? L'AVCPAS VA FATTO SOLO DELLE SOCIETA' CHE ENTRANO IN ATI?

Risposta:

1. IL SOPRALLUOGO E' OBBLIGATORIO; • RISPOSTA: NON E’ OBBLIGATORIO. E’ CHIARITO NEL DISCIPLINARE AL PUNTO 5

 2. HO UNA CATEGORIA OGI CL 2^ E PARTECIPO IN ATI CON UNA SOCIETA' CHE HA LA OG11 CL 2^ E OG1 ivBIS POSSO AVVALERMI DELL'OG1 DELLA MANDANTE. • RISPOSTA: SI SOLO PER LA CATEGORIA OG1

3. ; PER I PROGETTISTI INCARICATI LA LORO FIGURA E' IN AVVALIMENTO ? • RISPOSTA: SI VEDA IL PUNTO 13 DEL DISCIPLINARE

4. PER I PROGETTISTI VA FATTO IL DGUE? • RISPOSTA: Si. IL DGUE È PRESENTATO, OLTRE CHE DAL CONCORRENTE SINGOLO, DA CIASCUNO DEI SEGUENTI SOGGETTI: - NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, GEIE, DA CIASCUNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE PARTECIPANO ALLA PROCEDURA IN FORMA CONGIUNTA; - NEL CASO DI AGGREGAZIONE DI RETE, DALL’ORGANO COMUNE, OVE PRESENTE E DA TUTTI RETISTI PARTECIPANTI; - NEL CASO DI CONSORZI STABILI, DAL CONSORZIO E DAI CONSORZIATI PER CONTO DEI QUALI IL CONSORZIO CONCORRE

. 5. L'AVCPAS VA FATTO SOLO DELLE SOCIETA' CHE ENTRANO IN ATI? RISPOSTA: IL PASSOE VA COMPILATO DA TUTTI I CONCORRENTI, ANCHE DAI I PROGETTISTI AL FINE DELLA VERIFICA DEL POSSESSO DEI LORO REQUISITI.

Chiarimento n. 2

Domanda:

1) IL MODELLO DI DOMANDA VA FATTO ANCHE DA PARTE DEI PROGETTISTI INCARICATI?

2)I PUNTI L-N-O-P-Q-R-S VANNO COMPILTI SOLO DA PARTE DEI PROGETTISTI INCARICATI? 

Risposta:

 

RISPOSTA 1) SI, LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA ED INTEGRAZIONE DGUE VA PRESENTATO ANCHE DAI PROGETTISTI, IN QUANTO TRATTASI DI APPALTO INTEGRATO COSTITUITO DA FASE DI PROGETTAZIONE E FASE DI ESECUZIONE LAVORI, PER CUI CIASCUNO PER LE PROPRIE COMPETENZE DOVRÀ PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

 

RISPOSTA 2) IMPRESA E PROGETTISTI COMPILANO E ATTESTANO CIASCUNO I REQUISITI DI PROPRIA COMPETENZA .

Chiarimento n. 3

Domanda:

Buongiorno, è possibile usufruire dell'aumento del 20% per soddisfare i requisiti della categoria gara?

Risposta:

Si, si veda art. 61 c.2 del Dpr 207/2010 smi

Chiarimento n. 4

Domanda:

Si chiede a codesta Spett.Le Amministrazione se i progettisti indicati nella dimostrazione dei requisiti di progettazione richiesti possano utilizzare servizi eseguiti e non realizzati, in concordanza con quanto riportato nelle Linee Guida 1 n. 2.2.2.2. che recitano “Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014), ….”, comprovandoli con certificati di corretta esecuzione, contratti e relative fatture. Nel disciplinare ai progettisti indicati viene richiesto di comprovare i requisiti dichiarati in sede di gara con: • attestati di regolare esecuzione dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente le classi e categorie di progettazione, l’importo, il periodo di espletamento e l’Ente Committente; • in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell’atto di conferimento di incarico unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia, nonché delle fatture relative alla prestazione svolta. La richiesta del permesso a costruire contravviene a quanto riportato nelle Linee Guida 1 n. 2.2.2.2. che recita “Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014), e pertanto, non contratti realizzati.

Risposta:

Alla luce delle osservazioni pervenute si specifica che per “servizi espletati” verso committenti privati, la stazione appaltante intende tutti i servizi espletati in forma completa e/o parziale nel periodo di riferimento richiesto.

Ai fini dei mezzi di prova la Stazione appaltante , nella fase di verifica, valuterà per la comprova del requisito esclusivamente la seguente documentazione: fattura e copia del contratto.

Non si terrà conto delle eventuali autorizzazioni edilizie necessarie.

Chiarimento n. 5

Domanda:

UNO DEI PROGETTISTI HA IL REQUISITO ID E.22 COMPLESSITA1.55 (PIù ELEVATO) PUò CONSIDERARSI SOSTITUTIVO DEL CAT ID 08 COMPLESSITA' 0,95 SI ALLEGA DELIBERA ANAC IN MERITO Secondo la Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 – Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” (deliberata dal Consiglio il 14 settembre 2016) , è previsto all’art 1 del capitolo V – Classi, categorie e tariffe professionali quanto segue: Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.

Risposta:

Si, è possibile, in quanto servizi tecnici con grado di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Chiarimento n. 6

Domanda:

I PROGETTISTI FIRMANO DIGITALMENTE ANCHE L'OFFERTA TECNICA ?? DEVONO FIRMARE L'OFFERTA ECONOMICA ???

Risposta:

La mancanza della firma digitale da parte del progettista sull'offerta tecnica e sull'offerta economica non è motivo di esclusione, in quanto la stazione appaltante tiene conto della figura del concorrente inteso come quell''appaltatore che in forma singola o associata partecipa alla gara.